08/02/2026
VEICOLI FUORI USO E AUTO ABBANDONATE - CONTRASTO AL DEGRADO URBANO - POSSIBILE CANCELLARLI DAI PUBBLICI REGISTRI ANCHE SE SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO
🔶 E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026, la Legge 26 gennaio 2026, n. 14, recante “Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo”.
🔷 La legge rivoluziona la gestione dei mezzi inutilizzabili bloccati dal fisco e consente la cancellazione di un veicolo fuori uso in presenza di fermo amministrativo dal Pubblico registro automobilistico (PRA), permettendo così la demolizione.
✅ Si tratta di una novità normativa che risolve un problema burocratico che per anni ha impedito la corretta gestione dei rifiuti automobilistici.
♦️ Fino a oggi, infatti, se un cittadino possedeva un’auto vecchia, magari incidentata o non più marciante, non poteva procedere alla rottamazione se su quel mezzo pendeva un debito non pagato.
♦️ In sostanza, fino a ieri:
- l’auto con fermo non poteva circolare,
- non poteva essere rottamata,
- restava iscritta al PRA,
- continuava a generare bollo, assicurazione e responsabilità giuridiche.
✅ Un paradosso evidente: un’auto inutilizzabile che continuava a costare.
♦️ La nuova legge stabilisce che, se il veicolo è classificato come fuori uso, la sua rimozione dai registri deve avvenire comunque.
🔻 Il fermo amministrativo non blocca più la rottamazione di un veicolo fuori uso.
🔻 In concreto:
- il proprietario può avviare la demolizione anche in presenza di fermo;
- la procedura deve passare obbligatoriamente da un centro di raccolta/demolizione autorizzato;
- il centro provvede alla comunicazione al PRA per la radiazione definitiva del mezzo.
🟣 MA ATTENZIONE a cosa non cambia. La legge è chiara anche su questo punto:
- il fermo amministrativo non si estingue;
- il debito che lo ha generato resta;
- la riscossione potrà proseguire su altri beni o situazioni patrimoniali.
♦️ In sostanza, il proprietario viene liberato dell'auto inutilizzata e inutilizzabile ma deve in ogni caso gestire il debito con strumenti legali adeguati.
✅ La possibilità introdotta dalla Legge n. 12/2026 non è automatica per tutti e devono essere rispettate alcune condizioni specifiche:
• il veicolo deve rientrare nella definizione tecnica di mezzo fuori uso o destinato alla demolizione (non marciabile, gravemente danneggiato, non idoneo alla circolazione);
• la richiesta di radiazione deve essere presentata presso i centri di raccolta autorizzati.
♦️ A questo scopo, all'articolo 3 della legge in commento viene stabilito che tra i servizi a domanda individuale di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983 viene ora compreso anche quello inerente al rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso
ai fini della rottamazione.
🔻 Tale attestazione dovrà essere allegata alla richiesta di
cancellazione del veicolo dal pubblico registro automobilistico o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile.
♦️ L’amministratore del registro riceve la comunicazione e procede alla rimozione della targa e dei dati dal sistema, nonostante il fermo amministrativo sia ancora attivo.
🔷 Questa sequenza assicura che lo Stato mantiene il diritto di riscossione del credito verso il debitore, ma non attraverso il vincolo su un bene che ha cessato di avere un’utilità economica e funzionale.
✅ Altri punti importanti stabilito dalla nuova legge si ricavano dai nuovi dai nuovi commi 5-bis e 5-ter, aggiunti dall'articolo 2 della legge al dell'articolo 231 del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152.
❗️1) In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque ne acquisisca la disponibilità per il suo tramite non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo.
❗️2) L’obbligo di attestare l’inutilizzabilità del veicolo iscritto al PRA rinvenuto, che non è stato reclamato dai proprietari, spetta a Comuni, Città metropolitane, Province o enti proprietari delle strade.
♦️ L'attestazione di di inutilizzabilità deve essere comunicata, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA.
🔻 Nel caso il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all'attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente procedente potrà provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA.
📌 Per consultare il testo della L. n. 14/2026, cliccare QUI
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-02-05&atto.codiceRedazionale=26G00026&elenco30giorni=false
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