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GAUSS 4.0 - Soccorso Stradale norme e servizi Associazione dei soccorritori stradali di buona volonta'

04/06/2022

Quando il gioco si fa duro noi giochiamo💪😍

11/04/2021

Alcuni soccorritori mi hanno chiesto un parere circa l'immatricolazione dei veicoli ad uso speciale per soccorso stradale perchè ancora oggi la polizia stradale di alcune zone insiste per il "conto terzi" quando il veicolo viene trasferito in altro luogo dopo il primo soccorso.
Una risposta ci è pervenuta con la famosa Circolare Finocchi del 2012 e ad alcuni poliziotti ancora sconosciuta.
Pertanto ho ritenuto opportuno pubblicare una seconda circolare del Ministero dei Trasporti a cui ho fatto seguito ad uno studio sulla evoluzione del termine "uso proprio" sul documento di circolazione.

IMMATRICOLAZIONE DEI MEZZI ADIBITI AL SOCCORSO STRADALE O AL TRASPORTO DI VEICOLI

Finalmente il Ministero dei Trasporti ha fornito interpretazioni autentiche rispetto alla normativa vigente in materia di immatricolazione di mezzi adibiti al soccorso stradale facendo chiarezza sulle modalità di immatricolazione dei veicoli adibiti a questo scopo.
In particolare per svolgere l'attività di soccorso stradale vengono utilizzati i veicoli multivalenti adibiti a soccorsi e recuperi automobilistici (attività di soccorso stradale) che rientrano nella categoria degli autoveicoli ad uso speciale per soccorso stradale.
Detti veicoli sono esenti dall'applicazione della legge n. 298/1974 che disciplina il trasporto di cose, quindi non vanno immatricolati conto terzi e pertanto:
• possono essere adibiti oltre che al soccorso stradale anche alla rimozione di veicoli collocati in un'area pubblica;
• non possono mai essere adibiti al trasporto di merci e persone in generale ed, in particolare, di veicoli al di fuori del soccorso stradale vero e proprio.
Per chi effettua, con questi veicoli, dei trasporto di cose in conto terzi e in conto proprio sono previste specifiche sanzioni.
Per attività di soccorso stradale si intende il carico del veicolo in avaria finalizzato al trasporto dello stesso in un'officina di autoriparazione al fine di effettuare interventi di ripristino.
Questa attività può essere liberamente esercitata sia da officine di autoriparazione che da imprese a condizione che:
• l'"attività di soccorso stradale" risulti dal registro delle imprese della Camera di commercio;
• le stesse siano in possesso dei requisiti previsti.
I veicoli specificamente attrezzati per il recupero (soccorso stradale) vengono utilizzati anche per il servizio di rimozione dei veicoli collocati in un'area pubblica, in divieto di sosta o di fermata; il servizio di rimozione può essere effettuato dai soggetti in possesso della licenza comunale per autorimessa, dotati dei suddetti veicoli.
Tuttavia, l'attività di soccorso e rimozione dei veicoli è consentita in autostrada solo alle imprese appositamente autorizzate dall'ente proprietario o concessionario.
I veicoli ad uso speciale sono esenti dall'applicazione della legge n. 298/1974 che disciplina il trasporto di cose, a prescindere che il veicolo recuperato venga poi depositato nella propria officina o venga depositato in officina di terzi.
Il trasporto di cose (veicoli in avaria o sinistrati o merci contenute in tali veicoli) e di persone (eventualmente trasportate, in quanto coinvolte nell'incidente), infatti, costituiscono attività funzionale all'uso speciale cui è destinato il veicolo e cioè del soccorso e del recupero del veicolo in avaria o sinistrato.
L'utilizzo di un veicolo ad uso speciale per soccorso stradale per effettuare attività di mero trasporto di veicoli (usati o nuovi ma senza l'attività del recupero o del soccorso) comporta l'applicazione di sanzioni:
• amministrative in relazione alla massa del veicolo nel caso di autotrasporto per conto terzi,
• amministrative e, in certi casi, il fermo del veicolo nonché la contestazione di trasporto abusivo in conto proprio (che riguarda chi dispone il trasporto o il proprietario del veicolo) e la contestazione della mancanza dei documenti di trasporto (trasporto in conto proprio senza licenza).
L'approvazione dei veicoli ad uso speciale per soccorso stradale comporta l'approvazione del tipo di veicolo in unico esemplare presso i CPA oppure presso il competente UMC previa presentazione di una relazione tecnica che contenga, tra l'altro, il calcolo e la verifica dei dispositivi che equipaggiano il veicolo nonché una dettagliata descrizione del loro funzionamento.
Il veicolo allestito in unico esemplare deve essere sottoposto a visita e prova presso l'UMC competente in base alla sede della ditta che ha effettuato l'allestimento.
Invece, i veicoli muniti di particolari carrozzerie idonee al trasporto esclusivo di altri veicoli (ad esempio: con guide carrabili e rampe di carico):
• sono inquadrati quali autoveicoli per il trasporto specifico di veicoli e quindi vanno immatricolati in conto terzi o in conto proprio;
• consentono lo svolgimento dell'attività di trasporto dei veicoli intesa come spostamento di veicoli (circolanti o nuovi) da un luogo all'altro per fini diversi dal soccorso stradale o dalla rimozione;
• differiscono da quelli ad uso speciale per soccorso stradale in quanto, pur essendo caratterizzati da una carrozzeria molto simile (pianale, rampe di carico, ecc.) non sono attrezzati per soddisfare le specifiche esigenze che riguardano il recupero dei veicoli in avaria ma solo quelle relative all'attività di trasporto dei veicoli;
• possono effettuare il mero trasporto di un veicolo in avaria dal luogo ove si è fermato all'officina di autoriparazione o all'area privata, nel rispetto comunque di eventuali limiti stabiliti dall'ente proprietario della strada.
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Dopo la lettura di cui sopra è bene chiarire che nessun veicolo può essere contemporaneamente adibito a due usi. Se è immatricolato per uso speciale non può essere adibito specificamente per trasporto in conto proprio né in conto terzi. Proprio per questo il mezzo ad uso speciale non rientra nell’applicazione della legge dell’autotrasporto. Infatti il carro attrezzi immatricolato ad uso speciale per soccorso stradale deve essere usato esclusivamente per il traino di veicoli guasti o danneggiati. La tecnica moderna ha permesso che alcuni veicoli di limitate dimensioni possano essere soccorsi in modalità diverse al traino mediante caricamento totale sul pianale del carro attrezzi con vantaggio per la sicurezza stradale.
A questo punto ci si chiede cosa sta a significare la dicitura “uso proprio” o “ uso terzi “ che troviamo scritto sul documento di circolazione subito dopo il termine ad “ uso speciale”.
Il termine “uso proprio” nei nuovi documenti di circolazione dei carri attrezzi ( autoveicoli ad uso speciale per soccorso stradale) sta a significare che il veicolo è usato per conto proprio dell’intestatario del veicolo e non che il veicolo è adibito al trasporto in conto proprio.
Lo stesso dicasi per la dicitura “uso terzi “ che sta a significare che il veicolo è usato per conto di terzi dell’intestatario del veicolo e non che il veicolo è adibito al trasporto per conto terzi.
In quest’ultimo caso il veicolo è locato senza conducente ossia a noleggio in ottemperanza dell’art. 84 comma 4 del Codice della Strada che così recita: ” i veicoli ad uso speciale possono essere destinati alla locazione senza conducente” ossia ad uso di terzi.
Questa mia conclusione è conseguita alla lettura dei documenti di circolazione di alcuni veicoli ad uso speciale protrattasi nel tempo.
Dal termine “ ad uso privato” nel documento in alto a sinistra di un carro attrezzi del 1990 si è passati all’”uso proprio” sempre in alto a sinistra di un carro attrezzi del 1999 per poi trascrivere l’uso proprio vicino e al di sotto del termine uso speciale nei nuovi documenti di circolazione.
In conclusione il termine uso proprio sui documenti di circolazione dei veicoli ad uso speciale vuole indicare che il veicolo viene usato esclusivamente per interesse dell’intestatario del veicolo mentre l’eventuale uso terzi starebbe ad indicare che il veicolo in questione è usato a favore di un terzo rispetto all’intestatario del veicolo ossia locato senza conducente.
Essendo i veicoli ad uso speciale esenti dalla Legge dell’Autotrasporto non potremo leggere sui documenti di circolazione la dicitura: trasporto cose per conto proprio o trasporto cose per conto terzi.
Ciò non solo per i carri attrezzi ma per tutti i veicoli ad uso speciale come elencati nell’art.203 del Reg. Codice della Strada.
Per opportuna conoscenza alleghiamo i documenti di tre carri attrezzi rilasciati dalla motorizzazione in anni diversi da cui si può trarre le conclusioni a cui siamo pervenuti.
E’ importante rendere edotto del vero significato di uso proprio all’organo di polizia qualora facesse delle obiezioni sul trasporto di un veicolo guasto o incidentato durante un controllo.

Ufficio Tecnico Gauss ( Goi Domenico)

03/01/2021

Le prestazioni rese dai vigili del fuoco per interventi privi d’urgenza e che non riguardano il soccorso a persone o animali sono a pagamento.
Sapevi che i vigili del fuoco, in alcuni casi, si pagano? A stabilirlo è una vecchia legge del 1965. Più in particolare: i servizi di soccorso tecnico, quando non vi sia pericolo imminente di danno a persone ed a cose, e le visite ed i servizi di vigilanza, ai fini della prevenzione incendi, resi dal corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè le prestazioni del centro studi ed esperienze su richiesta di enti e di privati, sono effettuati a pagamento, in conformità delle disposizioni di legge ..
A ribadirlo è anche il Consiglio di Stato, secondo cui il corpo dei vigili del fuoco svolge gratuitamente e a favore della collettività i propri servizi di soccorso pubblico, prevenzione ed estinzione di incendi e altre attività a esso assegnate da leggi o regolamenti, tranne i servizi a pagamento per soccorso non urgente e taluni di prevenzione degli incendi.
La normativa, in verità, non viene applicata uniformemente in tutta Italia, in quanto la gestione degli interventi a pagamento varia da presidio a presidio.
Quali sono gli interventi a pagamento
Possono essere effettuate, a richiesta di enti e di privati, le seguenti prestazioni :
• esecuzione di studi, ricerche e controlli, presso il Centro studi ed esperienze;
• servizi di vigilanza a stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili;
• soccorsi tecnici comprendenti: soccorsi stradali, recupero di automezzi e di natanti; impiego di autogru e di mezzi di sollevamento di pompe e di eiettori per lo svuotamento di pozzi e cisterne, vasche, ecc…; servizi di demolizione; servizi di sgombero dopo lo spegnimento di incendi, o in seguito a crolli od altri sinistri, quando sia cessato l’intervento di emergenza, nonchè altri servizi tecnici non urgenti, sempre che si tratti di servizi che rientrano nei compiti del corpo nazionale dei vigili del fuoco e che possono essere effettuati solo con l’impiego di mezzi in dotazione. Facciamo un esempio pratico di servizio tecnico non urgente: chiamare il 115 per l’apertura della porta di casa quando non c0è una situazione di pericolo per l’incolumità di persone o animali è uno di quei casi in cui può essere chiesto il pagamento dell’intervento.
La valutazione, ad ogni modo, deve essere sempre fatta caso per caso.
Quanto costa l’intervento dei vigili del fuoco
Le tariffe sono orarie, aggiornate al 2012 , e dipendono dalla durata dell’intervento, dai mezzi necessari, dal numero e dalla tipologia delle figure professionali impiegate. Quando si richiede un intervento che rientra nelle categorie a pagamento, la centrale operativa che riceve la chiamata deve informare di questo il cittadino, indicando le modalità d’intervento e i relativi costi. L’impiego di una autovettura ha il costo di 7 euro l’ora, quello di una autopompa va dalle 55 alle 80 euro (in base alla grandezza del serbatoio); per quanto concerne il costo del personale, si parte da 23 euro l’ora, per salire a 33 euro l’ora per chi ricopre ruoli direttivi e 50 euro l’ora per gli operatori tecnici.
Perché ci sono interventi a pagamento dei vigili del fuoco?
Il corpo dei pompieri italiani non se la passa bene: l’organico è ridotto, l’età media alta e i mezzi e le risorse sono scarsi. Gioco forza, quindi, ci si deve dedicare alle attività primarie e alle emergenze. Prevedere prestazioni a pagamento ha lo scopo di indurre il cittadino a valutare meglio le reali necessità di un intervento e ad evitare eventuali abusi di richieste non urgenti.

15/12/2020

Un altro ricorso vinto per soccorso in autostrada
Il Giudice:
Il soccorso stradale influisce sul flusso veicolare mentre il soccorso automobilistico no.
Pertanto esso non rientra nell'articolo 175 e 176 cds ma è soggetto alle regole del libero mercato.
Le spese sono a carico della Prefettura nella misura di € 150

23/11/2020

L'audio della notte di passione ha fatto ben presto il giro tra i colleghi, finendo poi sulla scrivania del comandante generale della polizia municipale della Capitale

21/11/2020
09/10/2020

I familiari della vittima di un Incidente contro un guardrail si sono visti finalmente riconoscere un congruo risarcimento: paga l’Anas dopo 20 anni.

Indirizzo

Rome
00148

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