31/10/2014
IMPORTANTE.......LEGGETE......
Patente e Libretto di Circolazione con stesso nome. Chi deve
fare l’intestazione temporanea dei veicoli
Si ricorda che a decorrere dal 3 novembre 2014 sarà obbligatorio, in alcuni casi,comunicare alla Motorizzazione Civile e, conseguentemente annotare sulla carta di circolazione, il nominativo di chi ha la disponibilità personale ed esclusiva di un veicolo
non di proprietà per periodi superiori a 30 giorni consecutivi.
Dopo le vibranti proteste per la confusione contenuta nel provvedimento e nella prima Circolare n. 15513 del 10 luglio 2014, che stava creando concreti rischi di sanzioni e di contenziosi, è uscita una nuova Circolare, la n. 23743 del 27.10.2014, che esclude
tutte le operazioni effettuate fino al 2 novembre 2014 e prevede la possibilità di registrazione entro 30 gg; pertanto le eventuali integrazioni potranno essere effettuate entro il 2 dicembre prossimo.
Per coloro che dovranno mettersi in regola sarà necessario rivolgersi agli sportelli del Dipartimento dei Trasporti (Motorizzazione Civile) e aggiornare la Carta di circolazione: la tariffa per ogni cambiamento ammonta a 25 € ( 16 € di imposta di bollo
e 9 € di diritti di Motorizzazione).
Qualora i nominativi riportati su patente e libretto non dovessero coincidere, si andrà incontro ad una sanzione di 705 € ed eventualmente al ritiro della Carta di circolazione.
Si ricorda che sono già stati esclusi, dalla circolare del 10 luglio, tutti i veicoli commerciali per il Trasporto di merci per conto terzi o per conto proprio (provvisti di Licenza) così come gli autoveicoli adibiti al trasporto persone, NCC, Buse taxi.
Purtroppo dalle notizie che appaiono sui mass media, non del tutto corrette in tema di adempimenti richiesti ai cittadini e alle imprese ai fini dell’annotazione nell’Archivio Nazionale Veicoli e sulla carta di circolazione del nominativo di chi utilizza un veicolo intestato ad altro soggetto, si è generata una notevole confusione che mette in
difficoltà imprenditori e cittadini.
È bene evidenziare che il campo di applicazione della Circolare è, comunque,molto meno ampio di quello che si può pensare grazie a una serie di esenzioni.
Si chiarisce quanto segue:
1. Sulla carta di circolazione andrà annotato unicamente il nominativo della
persona che utilizza il veicolo e non anche i dati relativi alla propria patente di guida.
2. Non sono obbligati ad effettuare l’annotazione tutti coloro (cittadini e imprese)
che già da prima del prossimo 3 novembre utilizzano, a vario titolo, veicoli intestati
ad altri soggetti.
3. L’obbligo di comunicazione sussiste solo a condizione che l’utilizzatore abbia il
veicolo in disponibilità per un uso esclusivo e personale superiore a 30 giorni
continuativi.
4. Per tutti gli utilizzi temporanei che cominceranno a decorrere dal 3 novembre in
poi, ci saranno 30 giorni di tempo per effettuare l’annotazione, se prescritta.
5. Per quanto concerne il comodato di veicoli aziendali, non sono soggette a comunicazione tutte le ipotesi di fringe benefit (retribuzioni in natura consistenti nell’assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di
lavoro sia per esigenze private), di uso promiscuo (es. veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero) e di uso esclusivo per svolgimento
di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell’Azienda.
6. Il comodato tra familiari conviventi non deve essere obbligatoriamente annotato. In generale difficilmente sarà sanzionato chi prende in prestito un’auto privata da un amico o un parente per più di 30 giorni in quanto questo tipo di accordo
non è accompagnato da documenti che attestino l’inizio della locazione gratuita e conseguentemente la scadenza dei 30 giorni.
7. Per quanto concerne i veicoli in locazione senza conducente, dovranno essere comunicate esclusivamente le locazioni stipulate a decorre dal 3 novembre e a condizione che abbiano una durata superiore a 30 giorni continuativi.