07/04/2026
Assicurazioni: stop alla maxifranchigia
per chi rifiuta il
carrozziere
scritto da Angelo Greco | 02/04/2026
Scopri perché la clausola che impone riparazioni convenzionate può
essere nulla se il sacrificio economico per l’automobilista è eccessivo.
Il rapporto tra automobilisti e compagnie assicuratrici si arricchisce di un nuovo,
dirompente capitolo che ristabilisce l’equilibrio nei contratti. Troppo spesso i
cittadini si sentono costretti a rivolgersi esclusivamente alle carrozzerie
convenzionate con l’assicurazione per evitare penali o detrazioni insostenibili sul
risarcimento. Una recente decisione giudiziaria chiarisce che il profitto delle
compagnie assicuratrici non può calpestare i diritti dei consumatori. Se la clausola
impone un sacrificio economico sproporzionato e privo di una reale giustificazione,
scatta l’abuso del diritto. In buona sostanza: non si può applicare una maxi
franchigia al risarcimento per chi non accetta, al momento della sottoscrizione
della polizza, di aderire ai “meccanici” dell’assicurazione.
Non si tratta di una questione di firme o moduli, ma di sostanza: il contratto deve
rispettare la buona fede. Questa regola generale protegge chiunque decida di
affidare la propria auto a un riparatore di fiducia, impedendo alle assicurazioni di
applicare tagli indiscriminati senza dimostrare un effettivo risparmio sui costi di
gestione.
La condanna del Tribunale contro lo
strapotere delle compagnie
La battaglia legale nasce dal caso di una proprietaria di una Lancia Y danneggiata
dalla grandine, che ha scelto di non piegarsi alle imposizioni contrattuali.
Nonostante la polizza prevedesse una maxi-franchigia di 1.500 euro per chi
ripara l’auto “fuori rete”, la donna si è rivolta al proprio carrozziere spendendo
2.700 euro. La compagnia ha liquidato una cifra irrisoria, ma il Tribunale di
Torino (sent. 26 febbraio 2026, sez. IV civ.) ha confermato la condanna al
pagamento di ulteriori 1.100 euro. Il punto fermo stabilito dai giudici riguarda
l’invalidità di quelle condizioni che, pur essendo lecite in astratto, diventano
vessatorie nella pratica. L’interesse della società a limitare il rischio economico è
legittimo, ma non può trasformarsi in uno strumento per infliggere perdite
ingiustificate al cliente. Ogni contratto deve essere analizzato caso per caso per
verificare se esiste un equilibrio reale tra le prestazioni.
Abuso del diritto e mancanza di buona
fede contrattuale
Il cuore della questione risiede nel concetto di abuso del diritto. Una clausola
può essere scritta correttamente e non richiedere nemmeno la doppia firma (art.
1341 cc), ma risultare comunque illegittima se applicata in modo contrario alla
buona fede. Nel caso specifico, imporre una franchigia di 1.500 euro su un valore
garantito di 2.900 euro per eventi naturali è stato considerato un comportamento
scorretto. La legge prevede che l’assicuratore debba sempre agire con correttezza,
evitando di imporre sacrifici notevoli all’assicurato senza una valida ragione
economica. Se l’assicurazione non prova che la riparazione presso un carrozziere
non convenzionato costi effettivamente di più, la detrazione applicata diventa un
atto arbitrario. La clausola viene quindi disapplicata dal giudice perché determina
uno squilibrio eccessivo tra i diritti dell’impresa e i doveri del consumatore.
Tutela del consumatore nei contratti
business to consumer
Essendo la polizza un accordo tra un professionista e un consumatore, la
protezione della parte debole è totale. L’indagine del magistrato deve sempre
verificare che l’accordo garantisca un equo contemperamento degli interessi in
gioco. Per capire se la vostra assicurazione sta agendo legalmente, bisogna
osservare i seguenti elementi:
la proporzionalità tra l’entità della franchigia e il danno subito dal veicolo;
l’esistenza di una giustificazione economica documentata da parte della
compagnia;
la libertà di scelta del riparatore senza subire penalizzazioni predatorie;
l’assenza di clausole che svuotano di fatto il valore della copertura
assicurativa.
Senza queste garanzie, il cittadino ha il diritto di contestare il risarcimento
parziale. Il principio sancito è chiaro: la compagnia non può effettuare una
detrazione apodittica basandosi solo su una riga scritta nel contratto, specialmente
se non allega il differenziale di costo tra le diverse modalità di riparazione.