18/06/2026
SE LA PATENTE E' STATA RINNOVATA DAL MINISTERO, NIENTE SANZIONI OLTRE I 68 ANNI
Il Giudice di Pace di Parma ha annullato una sanzione inflitta a un camionista ultra 68enne per guida di un mezzo pesante oltre i limiti di età, accertando l'assenza di responsabilità per errore incolpevole. L'autotrasportatore, confidando nel recente rinnovo della sua patente CE da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha agito in buona fede.
Secondo il Codice della Strada, le patenti C e D devono essere rinnovate ogni due anni dopo i 65 anni (70 per alcune categorie), con limiti stringenti per i veicoli oltre le 20 tonnellate di massa. Tuttavia, il caso ha evidenziato l’eccezione di un camionista a cui era stata rinnovata la patente nonostante i 68 anni compiuti. Il Ministero, tramite la Commissione Medica Locale, aveva certificato l’idoneità psicofisica alla guida fino al 2027.
Nel maggio 2025, la Polizia Stradale ha contestato al conducente una violazione del Codice per guida di un autoarticolato di 44 tonnellate oltre il limite d'età. La patente venne ritirata e inviata alla Prefettura. Tuttavia, l'autotrasportatore ha ricorso sostenendo il legittimo affidamento nell'autorizzazione concessa dal Ministero.
Nel gennaio 2026, il Giudice di Pace di Parma ha annullato la multa, confermando che l'errore commesso dal camionista era incolpevole. Richiamandosi all’art. 3, comma 2, della legge 689/1981 e a precedenti sentenze della Cassazione, si è stabilito che l'errore fosse indotto da un atto formale dell’Amministrazione, escludendo così dolo o negligenza.
La decisione, che ha anche disposto la compensazione delle spese legali, rafforza il principio di legittimo affidamento verso gli atti amministrativi e chiarisce che una condotta formalmente illecita può risultare non sanzionabile se derivante da un errore non evitabile, imputabile all'Amministrazione stessa.