Logudoro consulenza auto

Logudoro consulenza auto Dall’auto alla barca

03/03/2024

Ci chiamano "BOOMER".
Forse perché siamo passati dal telefono a rotella della SIP alle videochiamate con whatsapp.
Siamo passati dalle diapositive a you tube.
Dischi in vinile alla musica online.
Lettere scritte a mano alle email.
Dalla TV bianco e Nero con trasformatore alle TV smart 4k schermo piatto HD.
Da carosello ai consigli per gli acquisti.
Dai nonni all'assistenza vocale Alexa.
Dai Film in cassetta allo streaming.
Abbiamo conosciuto i primi PC e schede perforanti con floppy disk e ora abbiamo 320 GB sul telefonino.
Siamo passati dalla Kodak ai selfie.
Siamo passati dalle biblioteche a Google.
Siamo passati dal muretto sotto casa a facebook per fare amicizia.
Siamo passati dalla miscela al 5% all'auto elettrica.
Siamo passati dalle cartine geografiche al navigatore satellitare con assistente vocale per viaggiare.
La nostra generazione si è adattata al cambiamento forse come nessuna altra...e abbiamo ballato pure i lenti nelle discoteche...😉

Il più grande ,oggi è morta tutta la Sardegna 😢😢
22/01/2024

Il più grande ,oggi è morta tutta la Sardegna 😢😢

28/12/2023

TUTTI ASSICURATI - Domani sarà una data importante per chi ha un veicolo fermo nel proprio box: infatti dal 23 dicembre 2023 tutti i veicoli a motore, compresi quelli che non scendono in strada e sono parcheggiati in aree private, dovranno essere assicurati. Lo stabilisce il decreto legislativo n. 184 del 22/11/2023 che, recependo una direttiva europea, obbliga di assicurare per la responsabilità civile verso terzi anche i veicoli fermi o parcheggiati in aeree private. Viene di fatto eliminata la possibilità di non assicurare i veicoli che non sono in marcia o che sono fermi su strade o aree non accessibili al pubblico. “L’obbligo si estende anche ai veicolo utilizzati soltanto in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni”, specifica la nuova norma.
RISCHIO STATICO - Quindi la legge impone l’assicurazione per tutti i veicoli immatricolati in Italia, vale a dire tutti quelli che hanno una velocità superiore a 25 km/h o un peso superiore a 25 kg e una velocità superiore a 14 km/h. Tra i veicoli interessati alla nuova normativa rientrano anche i rimorchi. È stato quindi introdotto il cosiddetto rischio statico, avvalorando l’idea che un veicolo anche quando comporta un rischio e per questo deve essere assicurato.
LE DEROGHE - Restano alcune deroghe al nuovo obbligo. È infatti possibile evitare di pagare l’assicurazione per questi veicoli nel caso in cui siano formalmente ritirati dalla circolazione (per esempio radiati per la demolizione o per l’esportazione all’estero), ma anche per quelli sequestrati o oggetto di fermo amministrativo. Sono esclusi dall’obbligo di assicurazione anche i mezzi che non possono essere usati per il trasporto, magari perché privati di una parte fondamentale come il motore, che vendono usati come elemento decorativo o di esposizione. Resta valida la possibilità di sospendere l’assicurazione su richiesta del contraente, per un massimo di 10 mesi all’anno. Per i veicoli storici iscritti negli appositi registri è possibile arrivare a 11 mesi all’anno di sospensione.
LE SANZIONI - Per il momento difficile dire in che modo l’autorità potrà applicare eventuali sanzioni, in particolare per veicoli chiusi all’interno di un box privato. In attesa di capire come verrà fatta rispettare la nuova norma, le sanzioni rimangono quelle previste dall’attuale Codice della Strada per chi circola senza una copertura assicurativa, quindi una multa da 866 a 3.464 euro a cui aggiungere la perdita di 5 punti sulla patente, il sequestro del veicolo e il ritiro della carta di circolazione. Nel caso di pagamento della sanzione entro 5 giorni, si ha diritto a uno sconto del 30%, facendo scendere la multa a 606,20 euro.

15/06/2023

Lo STED, Sportello Telematico del Diportista, è ufficialmente il punto di riferimento per chi naviga con unità da diporto in Italia.

L’Agenzia Logudoro è lo STED che può risolvere ogni tua esigenza in termini di pratiche nautiche.

Servizio STED (Sportello telematico del Diportista), per effettuare ogni pratica riguardante le unità da diporto, e di poter effettuare le nuove immatricolazioni delle unità da diporto nell’Archivio telematico centrale (ATCN).

Di seguito, l’elenco ufficiale di tutte le pratiche nautiche che vanno eseguite tramite STED:

ISCRIZIONE IMBARCAZIONI DA DIPORTO (per imbarcazioni da diporto di prima immatricolazione, o provenienti da altri registri)
ISCRIZIONE NAVI DA DIPORTO (per navi da diporto di prima immatricolazione, o provenienti da altri registri italiani/esteri)
ISCRIZIONE PROVVISORIA DI NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO
ISCRIZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO A TITOLO DI LOCAZIONE FINANZIARIA
VARIAZIONI/CESSIONI CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA
RILASCIO LICENZA DI ESERCIZIO DELL’APPARATO RADIOTELEFONICO
ANNOTAZIONE USO COMMERCIALE
PASSAGGIO DI PROPRIETÀ
RILASCIO DUPLICATO DOCUMENTI
TRASCRIZIONE ATTI – REPERTORIO
RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA / RINNOVO IDONEITÀ NOLEGGIO/ CONVALIDA DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA SCADUTO DA OLTRE SEI MESI
CONVALIDA CERTIFICATO DI SICUREZZA/ IDONEITÀ AL NOLEGGIO
NULLA-OSTA DISMISSIONE DI BANDIERA E SUCCESSIVA CANCELLAZIONE DALL’ATCN
CANCELLAZIONE PER PERDITA EFFETTIVA
CANCELLAZIONE PER PERDITA PRESUNTA
NULLA OSTA E CANCELLAZIONE PER DEMOLIZIONE
CANCELLAZIONE PER PASSAGGIO A NATANTE
PERDITA DI POSSESSO
RIENTRO IN POSSESSO
CAMBIO NOME
AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE TEMPORANEA
RUOLINO EQUIPAGGIO
LIBRETTO CARBURANTE
ESTRATTO ATCN (ESTRATTO DEL REGISTRO/ESTRATTO STORICO)
Con il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 (G.U. n. 23 del 29.1.2018) si è approvata la revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
Tra le tante novità introdotte dalla predetta riforma, che ha lo scopo di snellire la burocrazia nel settore nautico, c’è l’introduzione dello STED, lo Sportello Telematico del Diportista che diverrà il punto di riferimento per l’utenza nautica in Italia poiché sarà lo strumento con cui ogni diportista potrà risolvere le incombenze burocratiche in maniera semplice.

Nello specifico si istituisce presso il Dipartimento Trasporti il “Sistema telematico centrale della nautica da diporto” (SISTE) e lo “Sportello Telematico del Diportista”. Il primo per raccogliere e custodire i dati delle unità, il secondo per interagire con i cittadini.

Il nuovo sistema renderà possibile ai diportisti di avvalersi, indifferentemente, di qualsiasi ufficio marittimo, motorizzazione civile o agenzia autorizzata, assicurando un’offerta di servizi organica e capillarmente distribuita sul territorio nazionale.

Lo STeD provvederà infatti al rilascio e all’aggiornamento di documenti come la licenza di navigazione, l’annotazione delle variazioni di natura tecnica, giuridica o di sicurezza, al rilascio del duplicato in caso di sottrazione e smarrimento. Lo Sportello Telematico del Diportista potrà rilasciare anche il certificato di sicurezza, il certificato di idoneità, l’autorizzazione alla navigazione temporanea e la licenza provvisoria nei casi previsti dalla legge.

Per effettuare tutte queste pratiche non sarà quindi più necessario recarsi nell’ufficio d’iscrizione o presso l’autorità che ha rilasciato i documenti della barca, ma sarà possibile rivolgersi presso una qualsiasi agenzia nautica autorizzata S.Te.D.,come l’agenzia Logudoro
Il SISTE, invece, associando – fin dall’inizio della produzione o dell’importazione di una nuova unità – il numero di “telaio” e la “targa”, dà finalmente certezza alla proprietà, risolvendo uno dei problemi che hanno spinto le banche e le società finanziare a disinvestire dal leasing nautico.

Inoltre, con il nuovo sistema, le autorità di polizia potranno effettuare gran parte dei controlli di legge sulla base di un accesso telematico, circostanza oggi negata dall’impossibilità pratica di risalire dalla targa alla proprietà.

Possiamo definirla un’analogia a quello che avviene ormai da anni nel campo automobilistico con lo S.T.A., lo sportello telematico dell’automobilista.

Grazie alla riforma del codice della nautica citata in premessa, verrà introdotto anche il tanto atteso Archivio Unico delle patenti nautiche, abolendo la necessità di rivolgersi all’ufficio che ha rilasciato la patente nautica per poter effettuare anche la semplice convalida.
Ebbene sì, per chi non lo sapesse, al 2023 in Italia siamo costretti, per effettuare la convalida o modifica di dati anagrafici sulla patente nautica, a rivolgerci all’ufficio che ha rilasciato in origine il documento!
Questo significa che, se il titolare di una patente nautica rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Palermo dopo vent’anni dal conseguimento della stessa vivesse oggi a Milano, dovrebbe rivolgersi presso l’Ufficio Marittimo del capoluogo siciliano per convalidare la propria patente nautica; cose da Medioevo!

30/01/2022
25/01/2022

Riconoscimento patenti britanniche

La circolare Ministero dell’Interno del 27/12/2021 dispone che in considerazione della particolarità ed eccezionalità della condizione in cui si trovano le patenti britanniche e della mancanza di un accordo bilaterale di conversione, acquisito il parere dell’Ufficio per
l’Amministrazione Generale di questo Dipartimento e della Direzione Generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, si ritiene che i soggetti residenti in Italia possano continuare ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022, per la circolazione sul territorio italiano, le patenti britanniche purché siano in corso di validità e rilasciate prima della Brexit (quindi prima del 1 gennaio 2021).
Rimane fermo quanto indicato nella circolare che riportiamo in breve qui sotto in merito alla possibilità di convertire le patenti di guida britanniche ottenute per conversione di patente italiana.

Patenti
Relativamente alle patenti britanniche non ancora convertite possedute da Cittadini del Regno Unito, sempre residenti in Italia, nel confermare che tali patenti al momento non sono convertibili, viene rappresentato come siano in corso al riguardo trattative per un Accordo tra Italia e UK. Quanto alla regolare circolazione con patente, appunto, non convertita, la risposta rinvia alla circolare del Min.Interno del 21/12/2020. Inoltre viene ricordato che rimane invece possibile il rilascio di una nuova patente italiana (ai sensi della circolare 3401 del 29/1/2021) a fronte di una patente britannica conseguita per conversione di una precedente patente italiana.

11/11/2021

Dal 20 novembre sarà più facile revisionare un veicolo di interesse storico e collezionistico immatricolato entro il 1° gennaio 1960. (ANSA)

A partire dal 12 aprile ,con il passaggio in zona rossa,per la richiesta di qualsiasi servizio,diventa obbligatoria la p...
11/04/2021

A partire dal 12 aprile ,con il passaggio in zona rossa,per la richiesta di qualsiasi servizio,diventa obbligatoria la prenotazione via email, [email protected]
Grazie per l’attenzione

08/01/2021

Nuove proroghe dei documenti di guida - specchietto aggiornato

AGGIORNAMENTO DEL 7 GENNAIO 2021: a seguito del Decreto Milleproroghe è cambiata la scadenza degli statini degli esami di teoria emessi nel 2020, estendendone la validità da 6 mesi a 1 anno. La tabella è aggiornata alle nuove disposizioni.

Le proroghe erano nell'aria, e sono arrivate attraverso la circolare riepilogativa n. 35018 del 4 dicembre 2020.
In generale, tutti i documenti che scadono in questo periodo e che sono prossimi a scadere, almeno fino al 31 gennaio 2021, sono prorogati "di default" fino al 3 maggio 2021: vuol dire che sono validi fino al giorno, compreso, del 2 maggio 2021, che è una domenica, e a partire da lunedì 3 maggio 2021 non sono più validi.
Teniamo presente che la normativa italiana deve essere armonizzata con quella europea: in generale, a livello europeo vale la regola europea, mentre per la circolazione nazionale possono essere ritenute valide le regole italiane. Le Motorizzazioni hanno comunque ripreso la piena attività, seppure con delle pesanti riduzioni di servizi allo sportello, che rallentano tutte le pratiche.
Ecco la situazione generale sintetizzata attraverso il nostro solito specchietto aggiornato alle ultime modifiche ministeriali, ricordando ai nostri clienti che il reparto informatico di SIDA sta preparando il nuovo aggiornamento software e non appena sarà pronto verrà data opportuna comunicazione attraverso la Newsletter.
Le autoscuole possono rassicurare tutti i clienti con i documenti scaduti (siano essi patenti, fogli rosa, permessi provvisori di guida) che, in ogni caso, ci sono dei precisi indirizzi operativi per gli agenti di polizia addetti ai controlli su strada, che devono tenere conto di queste proroghe.
In grassetto blu sono evidenziate le scadenze modificate o confermate nella circolare prot. 35018 del 4 dicembre 2020.



Pratiche per autorizzazioni In scadenza dal Proroga validità fino a Fonte
Foglio rosa – rilascio per esame 31/1/2020 al 31/01/2021
03/05/2021*



*sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità - (la proroga non vale per i fogli rosa per i quali sia già stato chiesto il riporto di teoria, n.d.r.)
Art. 103 c.2 e 2 sexies DL 18/2020 convertito in legge con modificazioni

Circolare MIT 35018 del 4/12/2020

Autorizzazione ad esercitarsi alla guida rilasciata a conducenti per revisione tecnica (art. 128 del CDS) 31/1/2020 al 28/10/2020 29/10/2020
D.D. 159 del 8/6/2020





Rinnovo patente di guida rilasciata da un Paese UE diverso da Italia 01/02/2020 al 31/08/2020 Proroga di 7 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata
Art. 3, regolamento UE 2020/698

Rinnovo patente di guida rilasciata in Italia(conferma validità) dal 1/2/2020 al 31/08/2020 Solo per la circolazione in UE proroga di 7 mesi a partire dalla scadenza indicata Circolazione in UE Italia compresa: sette mesi successivi alla data di scadenza
Art. 3, regolamento UE 2020/698

Circolare MIT 35018 del 4/12/2020



Rinnovo patente di guida rilasciata in Italia(conferma validità) dal 31/01/2020 al 29/04/2021 solo per la circolazione in Italia, proroga fino al 30/04/2021
Art. 104 DL
18/2020, convertito in legge con modificazioni

Circolare MIT 35018 del 4/12/2020

Patente internazionale 31/01/2020 al 30/08/2020 - caso non trattato
Patente nautica (solo per la navigazione in Italia) 31/01/2020 al 29/04/2021 30/04/2021 Art. 104 DL
18/2020, convertito in legge con modificazioni
Richiesta di riporto di teoria Dal 31/01/2020 al 03/05/2021 I candidati che ne hanno titolo, il cui “foglio rosa” è stato prorogato fino al 03/05/2021, hanno a decorrere dal 04/05/2021, 2 mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria


Circolare MIT 35018 del 4/12/2020



Richiesta esame teoria per patente di guida (marca operativa) Pratica registrata tra il 01/01/2020 e il 31/12/2020 Validità di un anno a partire dalla registrazione della pratica


Decreto Milleproroghe 2020

Circolare MIT del 5 gennaio 2021





KA e KB rinnovo 31/01/2020 al 31/01/2021 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021) cioè fino al 03/05/2021
"sempre che, evidentemente, non siano già stati rinnovati nella validità"
Art. 103 DL
18/2020, convertito in legge con modificazioni



Circolare MIT 35018 del 4/12/2020

ADR rinnovo (per la circolazione in Italia)



31/01/2020 al 31/01/2021 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021) cioè fino al 03/05/2021
Art. 103 DL 18/2020, convertito in legge con modificazioni



Circolare MIT 35018 del 4/12/2020

ADR rinnovo
(nell'ambito dell'Accordo M330 e per la circolazione internazionale)







Attestato consulente ADR rinnovo



01/03/2020 al 01/02/2021

28/02/2021

In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla
data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di
aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7
prima del 1 marzo 2021
Fonte: ACCORDO adr multilaterale M330

Circolare MIT 35018 del 4/12/2020

Attestato consulente ADR rinnovo (per la professione in Italia)





dal 31/01/2020 al 31/01/2021
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021) cioè fino al 03/05/2021


Art. 103 DL 18/2020, convertito in legge con modificazioni



Circolare MIT 35018 del 4/12/2020

Rinnovo CQC rilasciata da Paese UE diverso da Italia 1/02/2020 al 31/08/2020
Proroga di 7 mesi a partire dalla scadenza indicata


Regolamento UE 2020/698

Circolare MIT 35018 del 4/12/2020

Rinnovo CQC rilasciata in Italia 31/01/2020 al 02/10/2020
per circolare in Italia: 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021) cioè fino al 03/05/2021

per circolare all'estero: sette mesi decorrenti dalla data di scadenza


art. 103 DL 18/2020 con modificazioni





Circolare MIT 35018 del 4/12/2020





Rinnovo CQC rilasciata in Italia 03/10/2020 al 31/12/2020 7 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata
Art. 1 della Decisione della Commissione C(2020)
5591 f

Circolare MIT 35018 del 4/12/2020

Rinnovo CQC rilasciata in Italia 01/01/2021 al 31/01/2021 Solo per circolare in Italia: 3/5/2021
art. 103 DL 18/2020 con modificazioni

Circolare MIT 35018 del 4/12/2020


Pratiche per procedimenti Sospensione

Richiesta esame CQC Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* *mandare avanti la data esistente di 83 giorni Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge
27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020
Richiesta esame ADR Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* *mandare avanti la data esistente di 83 giorni Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge
27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020
Richiesta esame KB Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* *mandare avanti la data esistente di 83 giorni Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge
27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020
Richiesta di revisione patente (art. 126 bis CDS) – patente di guida scaduta di oltre tre anni impone esame di revisione ovvero prova pratica di guida chiamata esperimento di guida cfr. circolare 14622 del 4 febbraio 2020 Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* *mandare avanti la data esistente di 83 giorni Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge
27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020
Richiesta di revisione patente (art. 128 CDS) – esame di teoria Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* *mandare avanti la data esistente di 83 giorni
Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge
27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020



Circolare MIT 16356 del 12/6/2020

Richiesta di revisione CQC (perdita di punti) Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* *mandare avanti la data esistente di 83 giorni
Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge
27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020



Circolare MIT 16356 del 12/6/2020

Richiesta di ripristino CQC (con CQC scaduta da oltre due anni) Dal 31/01/2020 al 28/10/2020 Non si tiene conto del periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 28/10/2020. Di conseguenza, a partire dal 29 ottobre 2020 il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 272 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino
D.D. 158 dell’8 giugno 2020



Circolare MIT 16356 del 12/6/2020



Attestato per rinnovo ADR a seguito della frequenza del corso obbligatorio Dal 31/01/2020 al 31/07/2020
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021) cioè fino al 03/05/2021


Circolare MIT 35018 del 4/12/2020


Altre autorizzazioni In scadenza dal
Certificato medico ex art. 119 CDS 31/1/2020 al 31/01/2021
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021) cioè fino al 03/05/2021


art. 103 DL 18/2020 con modificazioni





Circolare MIT 35018 del 4/12/2020

Attestato rilasciato al termine del corso iniziale CQC 31/1/2020 al 31/01/2021
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021) cioè fino al 03/05/2021


art. 103 DL 18/2020 con modificazioni



Circolare MIT 35018 del 4/12/2020


Permesso provvisorio di guida (permesso CML) 31/1/2020 al 31/01/2021
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021) cioè fino al 03/05/2021


art. 103 DL 18/2020 con modificazioni











Circolare MIT 35018 del 4/12/2020

Attestato CML per conducenti over 65 guida autoarticolati 31/1/2020 al 31/01/2021
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021) cioè fino al 03/05/2021


art. 103 DL 18/2020 con modificazioni



Circolare MIT 35018 del 4/12/2020



Attestato CML per conducenti over 60 guida autobus 31/1/2020 al 31/01/2021
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021) cioè fino al 03/05/2021


art. 103 DL 18/2020 con modificazioni







Circolare MIT 35018 del 4/12/2020

Vedi anche:
04/12/2020 Circolari Ministeriali News
Circolare - 04/12/2020 - Prot. n. 35018 - Proroga validità
Proroga di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità

02/01/2021

Omissis

696. Al comma 4 dell’articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L’immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è effettuata su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati dall’articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d’ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facoltà di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale facoltà è concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalità di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ».

Omissis

705. Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 12 del citato articolo 80, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa prevista dall’articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari a 9,95 euro.
706. A titolo di misura compensativa dell’aumento di cui al comma 705, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato « buono veicoli sicuri », ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l’eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all’articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L’importo del buono è pari a 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 707 del presente articolo. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione del presente comma.
707. Ai fini di cui al comma 706, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

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