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05/06/2026

5 Giugno 2026, facciamo il punto sull’articolo 26-ter Legge 7 maggio 2026, n. 70 (''Valorizzazione della risorsa mare'')

Cerchiamo di fare chiarezza sulla norma che ha sollevato notevoli dubbi e preoccupazioni tra i diportisti italiani

LA NORMA PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE E’ LEGGE DELLO STATO
Il 9 maggio 2026 la norma è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Non sono previsti decreti attuativi ma si attendono delle circolari del Ministero dei trasporti che diano indicazioni precise agli Enti Tecnici preposti ai controlli e alle autorità per i controlli.

IL TAVOLO TECNICO
Sappiamo per certo che intorno alla metà di maggio c'è stato un tavolo tecnico a cui hanno partecipato, oltre a funzionari del MIT (Ministero delle infrastrutture e dei trasposti) , gli istituti accreditati ad ispezioni/certificazioni (RINA, GIORDANO, ENAVE ANCCP, ecc); da notare che non era presente la Guardia Costiera.
Sembra che la riunione non abbia prodotto alcuna indicazione/circolare e che si sia deliberato di riprogrammarne una nuova in futuro per discutere come dare attuazione alla legge.

IL PARERE DELL’AVVOCATO ALBERTO PASINO
Il 30 maggio per iniziativa di “Giornale di bordo” un podcast di Bolina.it curato da Alberto Casti è stata pubblicata un’intervista illuminante all'avvocato Alberto Pasino, tra i massimi esperti di Diritto Marittimo, Diritto dei Trasporti e della Logistica e Diritto del Diporto Nautico.
Il legale durante l’intervista, disponibile online da questo link: https://www.spreaker.com/episode/19-valorizzazione-della-risorsa-mare-la-legge-contro-le-barche-immatricolate-all-estero-con-alberto-pasino--72208481 smonta pezzo per pezzo la norma evidenziando tutti i problemi che essa presenta .

Dall’intervento del legale emerge in modo chiaro:

che è del tutto legale per un cittadino italiano o una società italiana avere una barca con bandiera estera;
che la norma è volta alla “prevenzione dei danni ambientabili” ma in realtà, come scritto nel testo “…mira a contrastare il fenomeno della fuga verso le bandiere estere" ;
la legge non prevede un periodo transitorio e và contro tre fondamenti del diritto, ovvero:
la certezza del diritto, la tutela dell’affidamento, la ragionevolezza
presenta diverse violazioni del diritto Europeo (marcatura CE, ecc);
pone disparità di trattamento tra i diversi cittadini italiani e i cittadini esteri;
viola il diritto internazionale nei confronti dei vari stati di bandiera;
introduce nuovi controlli inutili sulle attività di Charter e noleggio;
si pone in contrasto alla Costituzione Italiana in riferimento all’ Art. 3 e all’articolo 117.

LE FALSE INFORMAZIONI IN RETE
In rete, in modo particolare sui vari social network, si trovano molte informazioni false e forvianti:

alcuni enti tecnici si propongono di fare delle visite di sicurezza senza avere alcuna indicazione di che tipo di visita preveda la norma e senza il consenso dei vari stati di bandiera i quali hanno l’obbligo di autorizzare tali visite.
Il tariffario è libero, e il tipo di controllo è a discrezione dell’Ente che decide in autonomina cosa controllare con la barca in acqua o a terra, in completa autonomia!
si parla di visite e ispezioni dei serbatoi delle acque nere, di controlli delle prese a mare, dei gas di scarico...
Tutte informazioni false e fantasiose: non esiste allo stato attuale un capitolato scritto su queste visite
vengono diffuse false notizie di controlli diffusi, sequestri, multe...

I CONTROLLI SONO SOSPESI?
Diversi diportisti hanno contattato la Guardia Costiera, la Guardia di Finanza e altri enti governativi e hanno avuto notizia verbale che i controlli sono stati sospesi in via temporanea; non esiste però un riscontro scritto di queste affermazioni.

LE PEC A MIT
Alcuni diportisti proprietari, di barca con bandiera estera, hanno scritto una PEC al ministero [email protected],
chiedendo informazioni e chiarimenti.
Chiedono indicazioni precise per adeguarsi alla legge dello stato, ovvero chiarimenti su alcuni punti tipo questi:

stato delle autorizzazioni agli Enti Certificatori, ovvero; quali sono gli Organismi Notificati abilitati ad effettuare le visite di sicurezza indicate nel provvedimento?
la visita deve essere effettuata con la barca in acqua o in secco?
che tipo di controlli verranno effettuati?
esiste un tempo massimo per adeguarsi alla normativa?
esiste un tariffario nazionale per I controlli?
quali sono le sanzioni a cui si incorre in caso di inadempienze?

LA NOSTRA CONCLUSIONE
La norma in pratica è un grosso pasticcio italico che cade sulla testa dei diportisti italiani in un periodo dove la stagione estiva è ormai iniziata.
l’incertezza che sta seminando paure e apprensioni ha l’effetto di bloccare il mercato nautico, di far crollare le vendite, di mettere in ginocchio un mercato che già viveva di equilibri precari.
Il nostro consiglio è di attendere ancora qualche giorno in attesa di una comunicazione ufficiale governativa che faccia finalmente chiarezza sui tanti dubbi sopra illustrati.

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14/04/2025

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Le autorità Marittine Francesi dal 2025 non rilasciano più nuove licenze di navigazione per unità intestate a società estere, nè tantomeno rinnovano più quelle scadute.Per passare ad altra bandiera è in ogni caso necessario richiedere la cancellazione della bandiera Francese.Contattateci per ...

Accesso natanti italiani non immatricolati all'estero 2025.Continua l'incertezza di accesso delle barche italiane che no...
13/03/2025

Accesso natanti italiani non immatricolati all'estero 2025.

Continua l'incertezza di accesso delle barche italiane che non battono bandiera in acque extra territoriali.

Si avvicina la bella stagione e tanti diportisti italiani proprietari di "natanti" non immatricolati si ritrovano davanti al problema di accedere in sicurezza in acque extra territoriali (Croazia, Slovenia, Francia, Grecia...).
Riprendiamo la questione e partiamo dalla definizione di "natante" per la normativa italiana (articolo completo qui).

NATANTE: DEFINIZIONE
Nell'ordinamento giuridico italiano, sono definite "natanti" le unità da diporto il cui scafo, misurato secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 m, indipendentemente dalla loro propulsione.
I natanti, come categoria di unità da diporto, esistono solo nel diritto italiano.
I natanti sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto (R.I.D.) tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici STED e pertanto sono beni mobili non registrati.

I LIMITI DI NAVIGAZIONE
I natanti provvisti di marcatura CE (dopo 17/6/1998) possono navigare fino a 12 NM dalla costa mentre quelli non marcati CE hanno un limite di navigazione di 6 NM dalla costa (a meno particolari abilitazioni).
La possibilità di navigare senza alcun limite dalla costa e in particolare oltre le 12 miglia con un natante CE è vanificata dalla Convenzione di Montego Bay del 1982 (entrata in vigore nel 1994) che - prevedendo la possibilità di controllo in acque internazionali anche da parte delle navi militari e comunque la necessità di identificazione certa della nazionalità dell'unità sottoposta a eventuale controllo - richiede di esibire idonea documentazione, di cui dispone solo il natante che, immatricolato, assume il regime giuridico di imbarcazione.

Quanto sopra riportato ha precluso l'accesso dei natanti nelle acqure territoriali di alcuni paesi Europei. In altri (tipo la Croazia) esite tuttora una grande incertezza nelle normative di volta in volta interpretate in modo diverso dalle varie Autotità portuali.
Bisogna infine ricordare che i natanti sono coperti dall’assicurazione obbligatoria per i limiti di navigazione autorizzati (6 o 12 miglia) e nell’ ipotesi di un incidente in mare in cui vengono coinvolte anche le persone, con feriti o altro, la compagnia assicuratrice potrebbe non provvedere al risarcimento dei danni, quando viene provato che il mezzo nautico navigava oltre i limiti di abilitazione e soprattutto in acque non italiane.

L'ATTESTAZIONE PER NATANTI DA DIPORTO
Il provvedimento del governo italiano annunciano nel corso del 2024 ha incontrato molte difficoltà ad essere accettato, almeno per il momento. La dichiarazione di proprietà e il DCI emanato da Confindustria nautica non consentono infatti l'identificazione dell'unità come invece fanno le immatricolazioni ufficiali di bandiera e diversi stati ancora oggi non lo riconoscono per consentire l'accesso nelle proprie acque territoriali.

Per tutti punti sopra elencati consigliamo a tutti i diportsti italiani di immatricolare la propria unità in uno stato di bandiera riconosciuto.

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La vela davvero non ha età, come testimonia Sergio Mitrotti, un velista di 81 anni che ha vissuto per tanti anni alle isole Hawaii e navigato a lungo nel Pacifico. Oggi dopo avere acquistato un vecchio Comet 10,50 si prepara … “Honolulu, arrivo!”. A 81 anni in solitario dall’Italia alle Haw...

16/02/2024

Come da noi previsto (leggi nostra news del 10/12/2023) il provvedimento del governo italiano sembra trovare delle difficoltà per che sembra che non ci sia, almeno per il momento, l'ok da parte di Lubiana e Zagrabia.Ecco il link alla notizia sul sito del quotidiano del 10/02/2024:https://ilpiccolo....

09/02/2024

Dopo anni di attesa è finalmente legge il regolamento che permette di operare nel noleggio come skipper senza i famosi, irraggiungibili

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